La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
La denuncia di nascita agli Uffici dello Stato Civile del Comune può essere fatta da:
- figlio nato da genitori coniugati: indistintamente da uno dei genitori.
- figlio nato da genitori non coniugati: da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
La denuncia di nascita può essere resa:
- entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza;
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In questo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
- è comunque possibile rendere la dichiarazione di nascita oltre al termine dei 10 giorni dal parto (Dichiarazione tardiva), ma al momento della registrazione il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo, che verranno inserite nello stesso atto di nascita. L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà poi segnalare i motivi di tale ritardo al Procuratore della Repubblica.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Cognome del bambino
Nel caso in cui il figlio sia nato da almeno un genitore italiano e:
- i genitori sono sposati assume il solo cognome paterno. Tuttavia, in caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno;
- i genitori non sposati tra loro assume il cognome del padre in caso di riconoscimento contestuale alla denuncia di nascita resa da entrambi i genitori. Tuttavia, anche in questo caso, se vi è accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno.
Nel caso invece il figlio sia nato da genitori entrambi stranieri, per la determinazione del cognome del neonato si applica la legge del Paese di appartenenza.
Nome del bambino
Per i cittadini italiani il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da un solo nome oppure da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale di Anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi. Quindi solo i nomi antecedenti la virgola formeranno le generalità anagrafiche del bambino.
Per il figlio nato da genitori entrambi stranieri, così come per il cognome, si applica la legge del Paese di appartenenza.
Cittadinanza del bambino
Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana. Se i genitori invece sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei Paesi di appartenenza dei genitori.
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
Rilascio Codice Fiscale
L’Ufficiale dello Stato Civile che registra la nascita oltre a rilasciare il certificato di nascita, per i soli figli di genitori residenti in Castiglione Torinese, consegna un certificato cartaceo che sostituisce provvisoriamente il codice fiscale, che verrà in seguito spedito a mezzo posta dall’Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza.