Cittadini che ospitano persona di nazionalità extra - UE
Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza...
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Presentare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore.
Compilare correttamente il modulo allegato. Allegare copia di documento identità della persona ospitata.
Comunicazione di Ospitalità di Cittadino Straniero
Orario Lunedi': 9.00/12.00 Martedi': chiuso Mercoledi': 9.00/11.00 Giovedi': 17.00/18.45 Venerdi': 9.00/11.00 Sabato: chiuso Domenica: chiuso
Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modif. dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189