A chi è rivolto
Descrizione
Il nuovo contrassegno cosidetto"europeo" da diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato menbro della UE in cui si venisse a trovare. I veicoli al servizio di persone invalide munite di "contrassegno invalidi" regolarmente esposto, oltre a poter sostare negli appositi spazi, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato (zona disco orario). Nei parcheggi a pagamento non è prevista alcuna esenzione, fatto salvo che ogni Comune può però con proprio atto deliberare l'esenzione, è consigliabile chiedere agli ausiliari o ai vigili se il pagamento è dovuto.
Come fare
RILASCIO CONTRASSEGNO: compilare l'apposito modulo di richiesta (scaricabile) allegando:
- certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'A.S.L. di appartenenza che attesti che il paziente ha "effettiva capacità di deambulazione autonoma sensibilmente ridotta" o in alternativa copia conforme del verbale delle commissioni mediche integrate di cui all'art. 20 del DL 1/07/2009 n° 78, che deve riportare espressamente anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi (solitamente viene indicato l’art. 381 del DPR 495/1992);
- n° 2 marche da bollo da €. 16,00 (una da applicare sulla domanda di rilascio e l’altra verrà applicata sull'autorizzazione - solo in caso che dall'esito della visita medico-legale risulti un periodo temporaneo, altrimenti il permesso è esente da bolli);
- n° 2 fotografie formato tessera, recenti.
RINNOVO CONTRASSEGNO PERMANENTE: compilare l'apposito modulo di richiesta (scaricabile) allegando:
- certificato del medico curante che attesti il perdurare delle condizioni precedentemente certificate dal medico legale dell'ASL;
- n° 2 fotografie formato tessera, recenti;
- contrassegno scaduto (da restituire al momento del rilascio del nuovo).
RINNOVO CONTRASSEGNO TEMPORANEO: compilare l'apposito modulo di richiesta (scaricabile) allegando:
- certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'A.S.L. di appartenenza che attesti che il paziente ha "effettiva capacità di deambulazione autonoma sensibilmente ridotta" o in alternativa copia conforme del verbale delle commissioni mediche integrate di cui all'art. 20 del DL 1/07/2009 n° 78, che deve riportare espressamente anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi (solitamente viene indicato l’art. 381 del DPR 495/1992);
- n° 2 marche da bollo da €. 16,00 (una da applicare sulla domanda di rilascio e l’altra verrà applicata sull'autorizzazione, solo in caso che dall'esito della visita medico-legale risulti un periodo temporaneo, altrimenti il permesso è esente da bolli);
- n° 2 fotografie formato tessera, recenti;
- contrassegno scaduto (da restituire al momento del rilascio del nuovo).
DUPLICATO CONTRASSEGNO: compilare l'apposito modulo di richiesta (scaricabile) allegando:
- denuncia di smarrimento/furto;
- n° 2 fotografie formato tessera, recenti;
- n° 2 marche da bollo da €. 16,00 (una da applicare sulla domanda di rilascio e l’altra verrà applicata sull'autorizzazione - solo in caso di duplicato di contrassegno temporaneo, altrimenti il permesso è esente da bolli).
INSERIMENTO TARGHE VEICOLI IN BANCA DATI: allegando alla domanda copia della carta di circolazione e del certificato assicurativo si possono inserire, nella banca dati del sistema di controllo degli accessi alla ZTL di Torino, le targhe dei veicoli (massimo 2) al servizio del disabile.
Cosa serve
Compilare correttamente la domanda allegando quanto richiesto (Foto, Marche da Bollo, Certificazione Medica).
Cosa si ottiene
Rilascio permessi circolazione e sosta per persone disabili
Tempi e scadenze
Orario Lunedi': 9.00/12.00 Martedi': chiuso Mercoledi': 9.00/11.00 Giovedi': 17.00/18.45 Venerdi': 9.00/11.00 Sabato: chiuso Domenica: chiuso
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Art. 7, 188 e 158 comma 2° lett. g, del D.lgs 285/92, art. 381 del DPR 495/92, artt. 11 e 12 DPR 503/96, art. 4 D.L. 9/02/2012 n° 5. Art. 13/bis della tabella - allegato B del DPR 642/1972, art. 6 comma 2 del D.Lgs 286/1998 DPR 30/07/2012 n° 151 - Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5/03/2013
Condizioni di servizio
entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Documenti allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 31/10/2023