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» Come fare per
» Comunicazione di Ospitalità di Cittadino Straniero
Come Fare Per
Comunicazione di Ospitalità di Cittadino Straniero
Descrizione:
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto
ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Polizia Municipale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
Orario
Lunedi': 9.00/12.00
Martedi': chiuso
Mercoledi': 9.00/11.00
Giovedi': 17.00/18.45
Venerdi': 9.00/11.00
Sabato: chiuso
Domenica: chiuso
Riferimenti Normativi:
Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modif. dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189
Collegamenti:
- Servizi erogati dalla Polizia Municipale
Documenti allegati:
OSPITALITA' CITTADINO STRANIERO (38,33 KB)
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